I prodotti agricoli che possono essere oggetto di riconoscimento a DOP sono quelli destinati all'alimentazione umana appartenenti alle categorie
- animali vivi, carni fresche, preparazioni di carni (salate, affumicate ecc.)
- formaggi, grassi (oli, burro ecc.)
- ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
- pesci, molluschi, crostacei
- birre
- aceti
- bevande a base di estratti di piante
- prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria
- gomme e resine naturali
- pasta di mostarda
- paste alimentari
- altri prodotti di origine animale (uova, miele ecc.)
- zucchero
- sale
e numerosi prodotti agricoli non destinati all'alimentazione umana quali:
- fieno
- oli essenziali
- sughero
- cocciniglia
- fiori e piante ornamentali
- lana
- vimini
- cotone
- lino stigliato
- cuoio
- pellame
- piume.
Specialità tradizionali garantite:
- piatti pronti
- birra
- cioccolato e prodotti derivati
- prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
- bevande a base di estratti di piante
- pasta alimentare
- sale.
Non possono invece essere registrati quei nomi di prodotti agricoli o alimentari che, inizialmente collegati col nome del luogo o della regione cui devono l'origine, sono divenuti, nel linguaggio corrente, il nome comune utilizzato per un prodotto indipendentemente dalla zona di produzione: le cosiddette "denominazioni divenute generiche".
I soggetti legittimati a presentare le domande di riconoscimento per una DOP
Possono presentare domanda di riconoscimento i cosiddetti "gruppi", cioè qualsiasi associazione, costituita ai sensi di legge da un insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto agricolo o alimentare nel territorio delimitato dal disciplinare.
Oltre ai produttori e trasformatori all'associazione possono partecipare anche altri soggetti, purchè siano appartenenti alla filiera.
Tra gli scopi sociali dell'Associazione ci deve essere la registrazione del prodotto per il quale si presenta la domanda (o deve almeno essere stata assunta in assemblea la delibera di presentazione dell'istanza per la registrazione della DOP) e comunque nell'atto costitutivo o nello statuto ci deve essere la previsione che l'associazione non possa essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita.
Come si presenta l'istanza di riconoscimento
L'associazione per richiedere la registrazione deve presentare istanza al MIPAF e alla Regione/i competenti.
L'istanza deve essere firmata dal legale rappresentante, in regola con le norme sul bollo ed inviata tramite posta certificata, corredata dalla seguente documentazione:
- atto costitutivo o statuto dell'associazione;
- delibera assemblare dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare istanza per la registrazione della DOP o IGP, qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costituivo o nello statuto;
- disciplinare di produzione, che contenga tutti gli elementi di cui al Regolamento (CE) n.1151/2012 e gli elementi idonei all'identificazione del prodotto; è necessaria anche quindi la definizione di un segno identificativo o logo, (segno grafico e/o dicitura che devono essere originali, capaci di essere distintivi, conformi ai principi della legislazione vigente riguardante l'ordine pubblico ed il buon costume) e dei quali devono essere fornite le dimensioni, il tipo di carattere e gli indici colorimetrici
- Relazione tecnica, che descriva chiaramente il legame con il territorio, inteso come nesso di causalità tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto. Il prodotto di cui si chiede la registrazione deve avere almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dal territorio di produzione.
- Relazione storica, completa di riferimenti bibliografici, atta a comprovare la produzione per almeno venticinque anni, anche se non continuativi, del prodotto, nonchè l'uso consolidato della denominazione della quale si richiede la registrazione.
- Relazione economica da cui si rilevi la quantità di prodotto attuale, la potenzialità produttiva del territorio, il numero delle aziende interessate relative ai singoli segmenti della filiera, le destinazioni geografiche e commerciali del prodotto; la domanda attuale del prodotto e la previsione di medio termine.
- Cartografia in scala adeguata per poter individuare precisamente la zona di produzione e i suoi confini.
- Ricevuta del versamento del contributo per la copertura delle spese.
Insieme all'istanza e alla documentazione allegata dovrà essere presentato anche il documento unico.
L'iter istruttorio dell'istanza di registrazione
Entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza la Regione valuta la documentazione ricevuta e formula un parere, secondo la procedura stabilita dal Regolamento regionale n. 2 del 12 novembre 1998 per quanto non in contrasto con la normativa vigente, e pubblica sul BURP della notizia relativa alla presentazione della domanda. Infine emette il proprio parere che viene trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Il Ministero a sua volta, nei 90 giorni successivi alla ricezione del parere regionale, effettua le proprie verifiche sulla documentazione e, ad esito positivo dell'istruttoria, indice insieme alla Regione Piemonte una riunione di pubblico accertamento con tutte le parti interessate (comuni, organizzazioni professionali e di categoria, produttori ed operatori economici del settore) durante la quale viene letto il disciplinare nella sua stesura finale. Tale proposta di disciplinare verrà pubblicata sulla GURI, per l'eventuale presentazione di opposizioni nei successivi 30 giorni. In assenza di opposizioni, la documentazione verrà trasmessa alla Comunità Europea e il disciplinare verrà pubblicato sul sito del Ministero.
La Commissione esamina, entro 6 mesi, la domanda presentata per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regolamento 1151/2012. Ad esito positivo dell'istruttoria pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare. Qualora, entro tre mesi non riceva opposizioni, la Commissione procede alla registrazione della denominazione e alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Prodotti DOP in protezione transitoria
Una volta che i prodotti sono stati approvati dallo Stato Italiano, ma ancora in attesa della registrazione a livello europeo, è facoltà del soggetto promotore richiedere al Ministero il Decreto che accorda la protezione transitoria esclusivamente a livello nazionale della denominazione.
Il prodotto può quindi già essere commercializzato con uno specifico marchio che definisce in maniera chiara tale situazione transitoria, purchè sia già stato approvato un piano dei controlli e sia già quindi attivo l'organismo di controllo.
In caso di successiva mancata registrazione comunitaria della denominazione, qualsiasi responsabilità ricade sui soggetti che fanno uso della protezione a titolo provvisorio.